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Pro-loco: terzo ricorso al TAR non favorevole

 

Pro-loco: terzo ricorso al TAR non favorevole


“Non c’è due senza tre”: il famoso detto stavolta non ha funzionato per la Pro-loco. Dopo le due sentenze del TAR favorevoli all’associazione sammichelana per le manifestazione del 30 maggio e 19 luglio u.s., il solito problema del diniego, da parte del Sindaco di San Michele Salentino, alla concessione di autorizzazione a svolgere manifestazioni sul territorio del comune è stato esposto per la terza volta al TAR di Lecce per la manifestazione del 2 agosto u.s. Ma stavolta la sentenza è stata sfavorevole.
Di seguito l’estratto:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 990 del 2009, proposto da:
Pro Loco di San Michele Salentino, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di San Michele Salentino, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per la nullità (e/o insussistenza) della missiva del 19 giugno 2009, prot.n. 4582, con la quale il Sindaco del Comune di San Michele Salentino ha rigettato la richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata "la Corrida" programmata per il giorno 2 agosto 2009 in P.za Marconi, in quanto pervenuta oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo; per la declaratoria di formazione del silenzio-assenso;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Michele Salentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Vitale e Marasco per Quinto
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
La pro-loco ricorrente ha presentato ricorso per l’insussistenza o la nullità della nota con cui il Comune di San Michele Salentino ha negato l’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di un pubblico spettacolo, in quanto il medesimo spazio sarebbe già impegnato, in quella stessa data (2 agosto 2009), per altri eventi.
I ricorrenti sostengono in particolare che si sarebbe formato nel tempo il silenzio assenso sulla istanza presentata ai fini di cui sopra in data 16 gennaio 2009.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata per chiedere il rigetto del gravame.
Con decreto presidenziale n. 559 in data 2 luglio 2009 veniva respinta l’istanza di provvedimento cautelare monocratico.
In data 15 luglio 2009 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la nota gravata è senz’altro stata validamente adottata dall’amministrazione. Pertanto, non sussiste inerzia della PA. Del resto, la domanda era incompleta sin dall’inizio, dal momento che la nota del 16 gennaio 2009 non contiene alcun elemento in ordine ai luoghi ove tenere le predette iniziative. Parimenti, la nota in data 3 aprile 2009 contiene soltanto alcuni degli elementi a tal fine necessari (luogo dell’evento) mentre continuano a mancarne altri come l’orario di svolgimento dell’evento. Solo in data 9 giugno 2009 la stessa domanda è completa in tutti i suoi elementi, contenendo tutti i dettagli della manifestazione (luogo, orario, disponibilità di carattere logistico necessarie). Solo da questo momento scatta dunque l’obbligo di rispondere della PA, obbligo puntualmente assunto con la nota gravata con la quale si fa tuttavia presente che già da tempo il Comune aveva diversamente impegnato gli spazi pubblici richiesti.
Il ricorso è pertanto manifestamente inammissibile in quanto la domanda – una volta da intendersi in quanto tale, ossia completa in tutte le sue parti – è stata puntualmente riscontrata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 990/2009, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore”

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Submitted by midiesis on Mar, 2009-08-11 18:08.

Ringrazio Michele Salonna per essere stato corretto e puntuale nel documentare anche una situazione sfavorevole alla sua parte.

Submitted by edmondo on Mer, 2009-08-12 08:54.

Le spese per questo ricorso "sono compensate" nel senso che per il Comune paghiamo noi cittadini e per la Proloco chi paga?
sanmichelesalentino12agosto2009
edmondobellanova

Submitted by salonna michele (not verified) on Mer, 2009-08-12 22:38.

IL TAR solitamente nelle questioni dubbie, di non facile e chiara definizione, compensa le spese.
Le spese di una controversia davanti al Tar sono di due tipi:
1) spese di iscrizione ruolo, che versa il ricorrente al momento del deposito del ricorso;
2)compenso per il legale;
Rispondendo alla tua domanda, noi della Proloco ci dobiamo accollati le spese di iscrizione e del legale.
Pero' la cosa che mi preme sottolineare e' che noi della proloco paghiamo TRE volte. La prima come aderenti alla Proloco; la seconda volta come contribuenti di SAn Michele Salentino, che pagano regolarmente le tasse e le imposte. La terza volta come cittadini, che invece di usufruire gratuitamente delle manifestazioni che promuovono il territorio di san michele, devono assistere allo spreco di risorse economiche per finanziare associazioni e gruppi forestieri, con nessun ritorno per la comunita' sammichelana.
Michele salonna


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