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Nota del Dr. Giuseppe Montanaro, Segretario Comunale, sulla pubblicazione delle delibere di giunta

 

Nota del Dr. Giuseppe Montanaro, Segretario Comunale, sulla pubblicazione delle delibere di giunta

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16/12/2009 - Riprendiamo la questione della pubblicazione delle delibere sul sito internet del Comune alla luce delle nuove disposizioni di legge (art.32 della Legge 18.06.2009,n°69 di sotto riportato in commento), così come ci viene segnalato da Edmondo Bellanova.
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Riceviamo ed in calce pubblichiamo integralmente la nota del Dr. Montanaro, Segretario Comunale del Comune di San Michele Salentino, con la quale "si invita codesto sito in persona del suo legale rappresentante, ad asternersi dal dare seguito alla pubblicazione degli atti di cui si discute, concordando sul fatto che la sede opportuna come da voi stessi riconosciuto per la trattazione di tali competenze, è il sito istituzionale del Comune...".
Ringraziamo il Dr. Montanaro anche per la copiosa documentazione in materia che ci ha inviato (trattasi di deliberazioni del Garante della Privacy reperibile sul sito del Garante stesso) e, nel contempo, diamo assicurazione che sarà rispettato il suo invito.
Ringraziamo anche il Consigliere Comunale Maria Caliandro per l'attenzione dimostrata alla problematica della non trasparenza dell'azione amministrativa che si concretizza con la non pubblicazione delle delibere di giunta sul canale informatico.
Ci auguriamo, come cittadini, che vi siano nel prossimo futuro determinazioni e scelte rivolte alla partecipazione ed alla trasparenza della cosa pubblica, e che, in quanto tale, superi o limiti alcuni contrastanti aspetti riferiti alla privacy.



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Submitted by salonna michele (not verified) on Fri, 2009-10-30 21:54.

In relazione al' intervento del Segretario comunale esprimo alcune personali perplessita'.
1) Il Suo intervento mi sembra alquanto tardivo; mi risulta che il consigliere Caliandro,nel richiedere copia delle delibere, ha specificato che le stesse dovevano essere pubblicate su un sito internet.
Come mai questa nota, dopo la loro pubblicazione?
2) Il Garante della Privacy, in realta', non dispone il divieto di pubblicazione ma solo:"La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.
Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti".
IL limite e' dato sempre dal rispetto dei dati sensibili, a cui si puo' provvedere con delle semplici "OMISSIS".
3) Un'amministrazione trasparente deve incentivare la pubblicita' dei propri atti e nel momento in cui non possiede le risorse per poterlo fare direttamente, dovrebbe incentivare e ringraziare coloro i quali si prodigano a rendere palese tale attivita'.
Michele Salonna

Submitted by edmondo on Mer, 2009-12-16 17:09.

Al dott.Giuseppe Montanaro
Segretario del Comune di San Michele Sal.

Il Comune di San Michele Salentino sarà in grado di assolvere dall'01.01.2010 a quanto disposto dall'art.32 della Legge 18.06.2009,n°69.
La ringrazio se vorrà dare risposta.

sanmichelesalentino16.12.2009 edmondobellanova

Submitted by Anonymous (not verified) on Mer, 2009-12-16 17:30.

Art. 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


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