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16/12/2009 - Riprendiamo la questione della pubblicazione delle delibere sul sito internet del Comune alla luce delle nuove disposizioni di legge (art.32 della Legge 18.06.2009,n°69 di sotto riportato in commento), così come ci viene segnalato da Edmondo Bellanova.
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Riceviamo ed in calce pubblichiamo integralmente la nota del Dr. Montanaro, Segretario Comunale del Comune di San Michele Salentino, con la quale "si invita codesto sito in persona del suo legale rappresentante, ad asternersi dal dare seguito alla pubblicazione degli atti di cui si discute, concordando sul fatto che la sede opportuna come da voi stessi riconosciuto per la trattazione di tali competenze, è il sito istituzionale del Comune...".
Ringraziamo il Dr. Montanaro anche per la copiosa documentazione in materia che ci ha inviato (trattasi di deliberazioni del Garante della Privacy reperibile sul sito del Garante stesso) e, nel contempo, diamo assicurazione che sarà rispettato il suo invito.
Ringraziamo anche il Consigliere Comunale Maria Caliandro per l'attenzione dimostrata alla problematica della non trasparenza dell'azione amministrativa che si concretizza con la non pubblicazione delle delibere di giunta sul canale informatico.
Ci auguriamo, come cittadini, che vi siano nel prossimo futuro determinazioni e scelte rivolte alla partecipazione ed alla trasparenza della cosa pubblica, e che, in quanto tale, superi o limiti alcuni contrastanti aspetti riferiti alla privacy.
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In relazione al' intervento del Segretario comunale esprimo alcune personali perplessita'.
1) Il Suo intervento mi sembra alquanto tardivo; mi risulta che il consigliere Caliandro,nel richiedere copia delle delibere, ha specificato che le stesse dovevano essere pubblicate su un sito internet.
Come mai questa nota, dopo la loro pubblicazione?
2) Il Garante della Privacy, in realta', non dispone il divieto di pubblicazione ma solo:"La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.
Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti".
IL limite e' dato sempre dal rispetto dei dati sensibili, a cui si puo' provvedere con delle semplici "OMISSIS".
3) Un'amministrazione trasparente deve incentivare la pubblicita' dei propri atti e nel momento in cui non possiede le risorse per poterlo fare direttamente, dovrebbe incentivare e ringraziare coloro i quali si prodigano a rendere palese tale attivita'.
Michele Salonna