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In merito all' intervento di Stefano delle marche, e' opportuno indicare l' art 125 del testo unico che espressamente recita:
"1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento".Pertanto le delibere, anche se solo in elenco, devono essere inviate al capogruppo altrimenti si viola la legge con le relative sanzioni.
Inoltre senza la pubblicazione non decorre la esecutivita' degli atti, come specificato da "Mondino";con l' abrogazione dell' art 130 della costituzione e' venuto meno il CORECO ed il relativo controllo di legittimita'. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono esecutive trascorsi 10 giorni dall' inizio della loro pubblicazione, salvo il voto della maggioranza che dichiara immediatamente esecutiva l' atto.
Un altro effetto importante della pubblicazione e' la presunzione della piena conoscenza dell'atto verso tutti i cittadini. Da cio' scaturisce la decorrena dei termini per impugnare gli atti ritenuti non conformi alla legge
Michele Salonna