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Submitted by salonna michele (not verified) on Mar, 2009-10-20 15:14.

Le delibere della giunta comunale e del consiglio comunale, come anche le determinazioni dei dirigenti, sono atti pubblici, la cui efficacia decorre dalla loro pubblicazione all' albo pretorio ( sarebbe quella grande bacheca che si trova all' entrata della sede comunale).
Quanto predetto lo stabilisce l' art 124 Testo Unico degli enti locali; pertanto nessun rilievo legale VI puo' essere contestato.
Si fa un uso distorto della famosa legge che disciplina l' istituto della Privacy; quando non si vogliono far conoscere alcuni atti si ricorre a questo termine (privacy) per limitare i sacrosanti diritti dei cittadini.
L'imparzialita'ed il buon andamento dell' azione amministrativa sono principi costituzionali, prevalenti su qualsiasi altro diritto di rango inferiore; per poter esercitare tali diritti bisogna conoscere gli atti della Pubblica Amministrazione.
Dovrebbero essere le Amministrazioni Pubbliche a favorire tali conoscenze attraverso i siti ed i giornali locali.
Ma siccome molte volte e' piu' conveniente non pubblicizzare eccessivamente il contenuto di alcune delibere, allora e' piu' facile indicare solo l' oggetto della stessa ed usare i mezzi di informazione (finanziati con i soldi dei contribuenti) per autoesaltarsi o dedicare 5-6 pagine alla festa della "fica mandorlata".
Michele Salonna

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