comunicazione e informazione
inviato da karma
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Ho tratto dal sole 24 ore questo saggio che riassume un po quello che succederà con il nuovo Ddl sulle intercettazioni...
Lascio a voi i commenti.
Mano pesante, anzi, pesantissima. Non solo sul ricorso alle intercettazioni, ma anche sul diritto di cronaca. La «piazza», spiega il premier Silvio Berlusconi, voleva una stretta e il Consiglio dei ministri gliel'ha data con il disegno di legge approvato ieri «all'unanimità e – fa sapere il guardasigilli Angelino Alfano – in un clima di grande concordia». Tutti soddisfatti nella maggioranza, a cominciare da Berlusconi perché «la privacy dev'essere assoluta». Molto meno nell'opposizione dove, a parte l'Udc, si preannuncia «una dura battaglia in Parlamento» contro il Ddl che mette il «bavaglio» sia ai giornalisti sia ai magistrati. Per gli avvocati penalisti la strada imboccata è giusta, per i magistrati è quantomeno contraddittoria perché si limitano le indagini proprio per quei reati di grave allarme sociale (furto, rapina, sfruttamento della prostituzione) ai quali il Governo, neppure un mese fa, aveva giurato di dare battaglia con il decreto sicurezza. La Federazione della stampa, infine, è già sulle barricate e preannuncia uno sciopero.
La stretta, in effetti, è micidiale, a cominciare dal divieto assoluto di pubblicare notizie - qualunque notizia - sulle inchieste, fino all'inizio del dibattimento. Il silenzio imposto alla stampa è totale, anche se sugli atti di indagine non c'è più il segreto: di un arrestato si potrà dire o scrivere il nome e il cognome, forse il reato, ma nulla sulla vicenda, nulla sulle ragioni dell'arresto e dell'apertura dell'inchiesta né, tanto meno, su quelle a sua discolpa. Chi lo fa, rischia 6 mesi di carcere. Peggio ancora se la pubblicazione riguarda intercettazioni telefoniche – qualunque intercettazione – perché in questo caso il carcere sale a 3 anni. Con la nuove legge, ad esempio, non sarebbe mai stato possibile dare notizia delle telefonate da cui è emerso lo scandalo della clinica degli orrori «Santa Rita» di Milano. Inoltre, per scoraggiare ulteriormente la tentazione di informare l'opinione pubblica sulle inchieste in corso, il Governo ha previsto che a pagare siano anche gli editori, con una multa che potrà andare da 50mila a 400mila euro.
Ma il silenzio è imposto anche ai magistrati. Rischiano fino a 5 anni di carcere, se rivelano atti coperti da segreto; inoltre, non possono dare chiarimenti sulle indagini e, meno che mai, esternare pubblicamente: chiunque lo fa, è infatti costretto ad astenersi dall'indagine. Idem se viene iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio. Una misura che potrebbe spingere gli indagati a liberarsi di Pm "scomodi" con una semplice denuncia. Le inchieste di Tangentopoli avrebbero dovuto fare a meno di Colombo, Boccassini, Di Pietro; il processo sul sequestro di Abu Omar dei Pm Spataro e Pomarici, nonché del Procuratore capo Manlio Minale: tutti "vittime" di denunce poi rivelatesi infondate.
Il Governo ha equiparato alle intercettazioni anche i tabulati telefonici, le immagini visive, le intercettazioni ambientali: potranno farsi solo per 3 mesi, previa autorizzazione di un giudice collegiale. Diventerà, dunque, problematico fare riprese preventive negli stadi, per registrare eventuali violenze; o piazzare telecamere dove si spaccia droga. Quanto ai reati intercettabili, non vi rientrano il sequestro di persona, l'estorsione, la rapina, lo sfruttamento della prostituzione, l'associazione a delinquere, il falso in atto pubblico. Una norma transitoria salva i procedimenti in corso, come quello sul sequestro di Abu Omar o l'indagine sulla clinica di Milano, che con le nuove norme non sarebbero neppure esistiti.
Il Governo ha tra l'altro escluso che le intercettazioni possano essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte.
LA NORMA
Obbligo di silenzio
I magistrati non possono rivelare alcun particolare sulle indagini in corso
Divieto di pubblicazione
Vietata la pubblicazione di atti di indagine preliminare e di quanto acquisito al fascicolo del Pm o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino alla fine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Inoltre, è vietato pubblicare le intercettazioni che devono essere distrutte
Collegio di tre giudici
L'intercettazione va chiesta a un collegio di di tre giudici e non potrà durare più di tre mesi
Pene
In caso di dolo è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (1 anno in caso di colpa). Per i giornalisti è previsto l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 500 a 1.032 euro
GLI EFFETTI DEL GIRO DI VITE
I delitti compresi
Delitti colposi puniti con una pena non inferiore a 10 anni di reclusione
- Criminalità organizzata (mafia, camorra, 'ndrangheta)
- Terrorismo
- Rapina aggravata
- Estorsione aggravata
- Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Traffico d'armi
- Riduzione in schiavitù
- Prostituzione minorile
- Produzione e traffico aggravati di stupefacenti
- Delitti contro la pubblica amministrazione puniti con almeno 5 anni di reclusione (ad esempio concussione e corruzione)
- Pedofilia
- Ingiuria, minaccia, usura
- Molestia o disturbo attraverso telefono
Le ipotesi non comprese*
- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato
- Dichiarazione fraudolenta
- Calunnia
- Falsità del pubblico ufficiale
- Rialzo fraudolento dei prezzi e boicottaggio
- Omicidio colposo
- Incesto
- Sfruttamento della prostituzione
- Estorsione
- Maltrattamenti in famiglia
- Lesione personale grave
- Sequestro di persona
- Furto in casa
- Accesso abusivo a un sistema informatico
- Rapina semplice
- Usura
- Ricettazione
- Contrabbando
- Associazione a delinquere
- Bancarotta fraudolenta
* Già in base alla disciplina oggi in vigore le intercettazioni sono escluse per i reati puniti con pena fino a 5 anni
Grazie a tutti quanti per l'attenzione
Art.21 Cost.:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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